due parole sullo smart working, le caratteristiche principali

Lo smart working si inserisce nelle c.d. misure di conciliazione tempi di vita – tempi di lavoro, che rappresentano una parte di un sistema più complesso: quello del well-being (benessere).
Il benessere è il cuore del welfare aziendale, che possiamo così immaginare:
. flexible benefits: un insieme di misure che il datore di lavoro volontariamente o per obbligo negoziale mette a disposizione dei propri collaboratori e direttamente o indirettamente alle famiglie di questi con l’obiettivo di aumentarne il potere di acquisto (c.d. leve fiscali)
. well being: un insieme di misure introdotte volontariamente dal datore di lavoro e volte a migliorare l’organizzazione, il clima aziendale e i rapporti interni con l’obiettivo di ottimizzare il processo del lavoro per aumentarne la qualità, efficacia, efficienza e produttività (c.d. benessere organizzativo) e misure organizzative volte ad incentivare l’equilibrio fra vita professionale e vita privata (c.d. work-life balance).

Quindi lo smart working rappresenta un sistema di work-life balance, di benessere e di conseguenza di welfare.
In questo articolo mi limito ad individuare le principali caratteristiche di questo strumento, rimandandovi alle successive puntate nelle quali analizzerò in dettaglio le singole condizioni.

Caratteristiche generali dello smart working
Lo smart working NON è una nuova forma contrattuale ma una delle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro SUBORDINATO. Una delle forme di flessibilità che il datore di lavoro e il lavoratore possono definire, anche a tempo determinato, per conciliare le reciproche esigenze (produttive/organizzative da un lato, familiari e di salute dall’altro): part time reversibile, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato.

A quale tipologia contrattuale può essere applicato?
A qualsiasi forma di contratto di lavoro subordinato (tempo pieno, part time, intermittente, tempo determinato, apprendistato, somministrazione…), pertanto lo strumento per definirne le condizioni è
– contratto individuale
– contratto collettivo aziendale (Regolamento aziendale con policy)

Perché non è un part time?
Non si tratta di una prestazione ad orario ridotto.
La caratteristica principale dello smart working è rappresentata dal fatto che il lavoratore agile può svolgere una parte della propria prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale nella quale di norma opera. Ad esempio può eseguirla presso la sua abitazione o in altro luogo che sarà individuato nell’accordo con il datore di lavoro.

Il tempo di lavoro
Non c’è alcun vincolo relativo all’orario di lavoro, salvo i limiti previsti dalla legge o dal C.C.N.L. per la durata massima della prestazione di lavoro giornaliera e settimanale di cui parleremo in un’altra puntata. L’argomento merita un capitolo a parte.

Gli strumenti di lavoro
Se il lavoratore agile può svolgere la prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, è necessario prevedere l’utilizzo di strumenti che lo mettano in condizione di operare, fra l’altro come deve avvenire di norma anche per il lavoratore non agile.
Di questo è responsabile il datore di lavoro, che fornisce in prima battuta la strumentazione idonea (pc, stampante, telefono cellulare, connessione internet, collegamenti al server aziendale, cancelleria…).
Tuttavia, il lavoratore può essere già proprietario di una parte degli strumenti, ma in ogni caso il datore di lavoro il responsabile della sicurezza degli strumenti di lavoro utilizzati e della conformità degli stessi al dettato normativo.
E’ consigliabile pertanto che
– in caso di strumenti di proprietà del lavoratore, se ne verifichi la conformità e la sicurezza
– si prevedano le modalità di gestione degli imprevisti tecnici.

Concludo questo primo intervento sullo smart working offrendovi un confronto con il lavoro a domicilio (legge 877/1973 articolo 1).

lavoro agile: prestazione di lavoro subordinato
lavoro a domicilio: prestazione di lavoro subordinato o autonomo
lavoro agile: prestazione eseguita in parte al di fuori dei locali aziendali
lavoro a domicilio: prestazione eseguita nel proprio domicilio o prestazione eseguita in un locale di cui il lavoratore abbia la disponibilità
lavoro agile: prestazione eseguita dal lavoratore
lavoro a domicilio: prestazione eseguita dal lavoratore o con l’aiuto di familiari conviventi a carico, con esclusione di manodopera salariata e apprendisti
lavoro agile: utilizzo di strumenti di proprietà del lavoratore o dell’azienda
lavoro a domicilio: utilizzo di strumenti di proprietà del lavoratore o dell’azienda
lavoro agile: è sottoposto alle direttive aziendali
lavoro a domicilio:è sottoposto alle direttive aziendali, decentramento produttivo
lavoro agile: è parametro per la verifica dell’incrementalità nel sistema del Premio di Risultato
lavoro a domicilio: –
lavoro agile: si applica la disciplina sull’orario di lavoro limitatamente alla durata settimanale, ai riposi giornalieri e al riposo settimanale
lavoro a domicilio: si applica la disciplina sull’orario di lavoro limitatamente a: orario normale e durata massima, lavoro straordinario, riposo giornaliero, pause, lavoro notturno
lavoro agile: lavoro part time compatibile
lavoro a domicilio: lavoro part time non compatibile
lavoro agile: copertura assicurativa ai fini INAIL
lavoro a domicilio: copertura assicurativa ai fini INAIL
lavoro agile:
. malattia: si applica la normativa ordinaria per i lavoratori subordinati
. congedo parentale/maternità: si applica la normativa ordinaria per i lavoratori subordinati
lavoro a domicilio:
. malattia: si applica la normativa ordinaria per i lavoratori subordinati
. congedo parentale/maternità: si applica la normativa ordinaria per i lavoratori subordinati
. non spettano astensione facoltativa e allattamento
lavoro agile: spettano A.N.F.
lavoro a domicilio: spettano A.N.F.
lavoro agile: spetta congedo matrimoniale
lavoro a domicilio: spetta congedo matrimoniale
lavoro agile, sicurezza sul lavoro attenzione alla prestazione svolta in via continuativa
lavoro a domicilio, sicurezza sul lavoro: domicilio del lavoratore non è considerato luogo di lavoro
lavoro agile, gestione strumenti: disconnessione
lavoro a domicilio, gestione strumenti: –

Ti è piaciuto l’articolo? Hai bisogno di ulteriori chiarimenti?

Cerchi maggiori informazioni sull'argomento?