gli ASSEGNI per il NUCLEO FAMILIARE

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Cosa è l’assegno per il nucleo familiare? Si tratta di una provvidenza previdenziale che non concorre a formare il reddito.

L’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti e parasubordinati, viene erogato di norma direttamente nel cedolino paga, con alcune eccezioni, ed è anticipato dal datore di lavoro che provvederà all’immediato recupero a titolo di credito dai contributi mensili INPS.

L’assegno spetta alle seguenti condizioni:

  1. esistenza di almeno un componente nel nucleo familiare oltre il richiedente
  2. il reddito da lavoro dipendente deve costituire il 70% del reddito familiare
  3. la combinazione dei punti 1 e 2 determina l’importo dell’assegno come definito dalle tabelle INPS

COMPOSIZIONE del NUCLEO FAMILIARE

coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente e senza possibilità di sostentamento;

i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente e senza possibilità di sostentamento, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

NUCLEI NUMEROSI: in presenza di nuclei numerosi (almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni), si ricomprendono nel nucleo anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

LA RICHIESTA DI ANF

Le domande da parte di lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica.

I canali utilizzabili sono i seguenti:

– WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, con l’utilizzo di PIN dispositivo

– Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il protocollo telematico della domanda.

AL LAVORATORE CHE NON COMUNICHI PER TEMPO UTILE I DATI RELATIVI ALLA DOMANDA PRESENTATA, SARA’ SOSPESA L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO, CHE VERRA’ RECUPERATO A TITOLO DI ARRETRATO QUANDO L’INFORMAZIONE SARA’ TRASMESSA AL DATORE DI LAVORO.

AUTORIZZAZIONI

In alcuni casi l’erogazione dell’ANF è subordinata, in alcuni casi, all’ autorizzazione da parte dell’ INPS.

Attraverso l’autorizzazione il lavoratore richiede all’INPS l’inclusione nel proprio nucleo familiare di alcuni soggetti in condizioni particolari:

– figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;

– figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;

– figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;

– fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;

– nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);

– familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;

– familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;

– minori in accasamento etero-familiare;

– familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;

– figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

Anche le domande di autorizzazione devono essere presentate utilizzando esclusivamente il canale web L’autorizzazione non viene più trasmessa al lavoratore che nel caso riceverà solo la reiezione.

REDDITO FAMILIARE

Il reddito familiare è quello costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell’anno precedente quello di erogazione dell’assegno. La richiesta dell’assegno nucleo familiare ha validità 1° luglio dell’anno – 30 giugno anno successivo e si deve riproporre annualmente. Per il periodo 01/07/2020-30/06/2021 i redditi sono quelli relativi all’anno 2019.

Nel reddito familiare sono computati:

– redditi da lavoro dipendente, disoccupazione, cassa integrazione a pagamento diretto INPS, reddito di lavoro autonomo, reddito da fabbricati e terreni (percepiti in Italia o all’estero, compresi i relativi arretrati anche se soggetti a tassazione separata)

– redditi di qualsiasi natura, anche se esenti da imposte o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad altra imposta sostitutiva (esempio i premi di risultato detassati, i ristorni delle cooperative, gli utili dell’impresa distribuiti) se superiori ad euro 1.032,91

Sono invece esclusi dal reddito familiare:

– il TFR comunque denominato e sue anticipazioni e acconti;

– l’ANF e trattamenti similari dovuti per legge; gli arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;

– l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad IRPEF;

– pensioni di guerra;

– rendite vitalizie INAIL;

– pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;

– indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità;

– indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili

– indennità di comunicazione per sordi prelinguali; indennità per ciechi parziali

– indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati

DECORRENZA

Il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga nel corso del quale si verificano le condizioni per il riconoscimento del diritto e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare.

Esempio: lavoratore che contrae matrimonio in data 5 febbraio, può chiedere gli ANF per il coniuge (e per sé stesso) dal 1 febbraio.

Esempio: nascita di un figlio il giorno 27 maggio. Il lavoratore può chiede gli ANF per il figlio (e il coniuge, se presente, e per sé stesso), dal 1 maggio.

ANF e ASSENZE dal LAVORO: secondo la circolare INPS del 1992 queste sono le eventuali compatibilità tra gli ANF ed altri istituti legali o contrattuali, pertanto l’’ANF spetta

– per ferie, festività nazionali e gli altri giorni festivi, escluse le domeniche

– il periodo di prova e il periodo di preavviso di licenziamento

– in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l’ANF spetta per un massimo di 3 mesi

– in caso di malattia, astensione obbligatoria o facoltativa per i quali viene corrisposta l’indennità o la retribuzione (comprese le giornate di carenza):

– i periodi di assenza per malattia del bambino

– in caso di cure termali per i quali è corrisposta l’indennità di malattia

– il periodo di assenza dal lavoro per congedo matrimoniale

– le giornate di sciopero se retribuite o recuperate

– i periodi di cassa integrazione salariale se lavoratore non agricolo

– le ore o giornate di permesso ai sensi della Legge 104/92.

MISURA DELL’ASSEGNO

L’ANF spetta per un numero massimo di 26 giorni per l’intero periodo di paga se il lavoratore

  • ha lavorato o effettuato nel mese almeno 104 ore, se operaio
  • ha lavorato o effettuato nel mese almeno 130 ore se impiegato.

Se il limite mensile (104-130 oe) non viene raggiunto, l’ANF spetta per ogni settimana (6 giornate) se il lavoratore

  • ha lavorato o effettuato almeno 24 ore, se operaio
  • ha lavorato o effettuato almeno 30 ore, se impiegato.

Se il limite settimanale non viene raggiunto, l’ANF spetta per ogni giornata effettivamente lavorata.

Per i lavoratori a tempo parziale l’assegno spetta per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore a 24 ore. In caso di prestazione lavorativa inferiore a 24 ore l’ANF spetta per le giornate in cui vi è stata l’effettiva prestazione lavorativa.

ATTENZIONE ALLA PRESCRIZIONE:

il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce.

 

 

 

 

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