CCNL Metalmeccanici Industria AIB: obbligo della formazione continua contrattuale

Il rinnovo, datato 2017, del CCNL per l’Industria Metalmeccanica stabilisce un obbligo contrattuale di natura formativa: l’azienda è tenuta a programmare per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, anche part time, specifici interventi formativi da realizzare durante l’orario di lavoro e attraverso varia modalità, nell’ambito del triennio 2017-2019.

I percorsi formativi della durata minima di 24 ore, riproporzionate al part time, dovranno essere finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, da impiegare utilmente nel contesto lavorativo aziendale.

Le ore di mancata formazione non sono cumulabili con le ore di competenza del triennio successivo 2020-2022, salvo che la mancata fruizione sia stata determinata da provate esigenze tecnico-organizzative.

I dipendenti destinatari della misura e ai quali non sia stata impartita la formazione obbligatoria contrattuale entro il mese di dicembre 2018 e per i quali non sia nemmeno stata predisposto un piano formativo da erogarsi nel 2019, avranno il diritto di partecipare a corsi di formazione esterni, con un contributo spese a carico dell’azienda fino a 300 euro. In questo caso, l’azienda riconoscerà 16 delle 24 ore retribuite e 8 ore saranno a carico del lavoratore.

Non rientrano fra i destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e i lavoratori somministrati.

Questo tipo di formazione può essere finanziata attraverso la partecipazione di fondi di formazione interprofessionali e deve essere tracciata.

 

Ricorda che l’inadempimento comporta la mancata integrale applicazione della contrattazione collettiva e la conseguente impossibilità di fruire di agevolazioni contributive, fiscali, economiche e normative.

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