Perché welfare e lavoro?
Perché si tratta di materie complementari. Il senso del welfare aziendale è racchiuso in questa frase
«Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica” (Adriano Olivetti)

L’aumento della produttività può quindi essere la conseguenza dell’introduzione di un sistema di servizi di welfare ma anche determinata dall’erogazione di un premio di risultato che il lavoratore in tutto o in parte, per espressa previsione di legge, può decidere di convertire in servizi di welfare.

La vera portata normativa degli ultimi 2 anni è proprio questa. L’azienda può quindi: decidere di introdurre un sistema di welfare aziendale volontario o negoziale anche collegato a obiettivi anche individuali, oppure decidere di introdurre un premio di risultato con contratto di II livello aziendale o territoriale, collegato ad indicatori che rilevano l’andamento aziendale posto un determinato periodo di riferimento, che per natura deve essere variabile, misurabile, non fisso e predeterminabile, collegato ad obiettivi di incremento di produttività, qualità efficienza ed innovazione, che come detto il lavoratore ha facoltà di convertire in servizi di welfare aziendale.

Mentre il welfare puro comporta per l’azienda la deducibilità dal reddito di impresa del costo dei servizi come prima detto e per il lavoratore tali servizi non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato, il premio di risultato erogato in denaro (quindi non convertito in servizi), comporta un beneficio fiscale unicamente in capo al lavoratore in virtù dell’applicazione di un aliquota fissa del 10% in luogo di quella ordinaria e fino ad un importo di 3.000 euro annui, cd detassazione. Per l’azienda il beneficio totale si avrà se il lavoratore deciderà di convertire il suo premio di risultato totalmente in servizi di welfare aziendale.

Diversamente dal welfare aziendale come fin qui raccontato, che prevede la disponibilità di un budget da destinare ai servizi, il benessere organizzativo può essere a costo zero. Ci si riferisce a quel complesso di misure gestionali che l’azienda può introdurre e che già esistono perché previste dalla norma o dal contratto collettivo nazionale applicato dalla stessa.

Il restyling degli orari di lavoro, l’introduzione della banca delle ore, la flessibilità in entrata ed in uscita, il part time o il lavoro agile sono alcune delle misure che l’azienda, per aiutare il lavoratore a conciliare i tempi di vita e familiari con quelli professionali, introduce con atto regolamentare o anche attraverso una contrattazione gestionale di II livello. Un recente decreto ministeriale ha previsto, in caso di accordo di II livello che introduca queste misure e le migliori rispetto a quanto previsto dalla normativa o dal CCNL, una agevolazione di natura previdenziale.

Infine, i recenti rinnovi del CCNL Metalmeccanica Industria AIB e Metalmeccanica Industria Confapi hanno introdotto i servizi di welfare aziendale per contratto di I livello e niente fa immaginare che gli CCNL non andranno in questa direzione.

Il lavoro è cambiato ed è cambiato di conseguenza il modo di lavorare. Le soluzioni normative per centrare gli obiettivi di tutte le parti oramai ci sono e sono collaudati.

Dipende solo da te.