Il patto di prova: come si utilizza senza errori

 

Caratteristiche del patto di prova

Il patto di prova è disciplinato dall’art. 2096 del Codice Civile.

È un patto bilaterale [art. 2096 c.c. co 2: l’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova].

Ha la funzione di sperimentare le caratteristiche di entrambe le parti nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Può essere applicato a qualsiasi tipologia contrattuale del lavoro subordinato.

forma del patto di prova

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto e deve essere sottoscritto da entrambe le parti prima della decorrenza del rapporto di lavoro [art. 2096 c.c. co 1: salvo diversa disposizione (delle norme corporative) l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto].

Quando deve essere sottoscritto il patto di prova?

Il contratto che prevede il patto di prova deve essere sottoscritto anteriormente o contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro.

Non è possibile sottoscrivere un patto di prova dopo la decorrenza del rapporto di lavoro.

Il patto di prova trova la sua genesi nel contratto di assunzione.

Conseguenze     Se il patto di prova non viene sottoscritto anteriormente o contestualmente alla costituzione del rapporto, i suoi effetti non si producono.

Quando è legittimo il patto di prova?

Il patto è legittimo se: è stipulato per iscritto, indica la durata e definisce la mansione, sottoscritto e accettato dal

lavoratore in data anteriore o contestuale alla costituzione del rapporto di lavoro.

Conseguenze     Se il patto di prova è illegittimo, è nullo. Il licenziamento intimato per mancato superamento è nullo.

Mi sono dimenticato di inserire la prova, cosa succede?

Il patto di prova deve avere forma scritta, in caso contrario è come se non fosse apposto.

Il contratto senza il periodo di prova è un contratto valido, stabile fin dall’origin

Conseguenze     Se mi dimentico di inserire il patto di prova in un contratto, non potrò farlo in un successivo momento.

contenuto del patto di prova

Il contenuto del patto deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile.

E’ sostanzialmente la mansione affidata al lavoratore.

Posso far svolgere al lavoratore una mansione diversa rispetto a quella prevista nel patto di prova?

No. E’ necessario che il lavoratore esegua effettivamente le mansioni oggetto del patto di prova.

Il lavoratore deve, fra l’altro, essere adibito alle mansioni per le quali è assunto.

Conseguenze     Se un lavoratore sottoscrive un patto di prova per una mansione diversa da quella reale, il licenziamento per mancato superamento è nullo.

Durata del periodo di prova

 La durata del periodo di prova è definita di norma dal C.C.N.L. applicato in azienda e cambia in base al livello di inquadramento, alle categorie oppure in caso di apprendistato. Può essere definito in giorni (di calendario o effettiva prestazione) ovvero in mesi.

Posso apporre al patto di prova una durata più lunga di quella del C.C.N.L.?

Apporre al contratto una durata più lunga di quella contrattuale è legittimo solo se c’è l’accordo con il dipendente e se il datore di lavoro prova che la complessità della prestazione lavorativa necessitava di un periodo di prova più lungo, anche a tutela del lavoratore.

E’ sempre possibile inserire nel contratto un periodo di prova più limitato di quello previsto dal contratto collettivo.

In ogni caso il periodo di prova non può superare i 6 mesi.

Conseguenze     Se al contratto è apposto un patto di prova più lungo di quello previsto dal C.C.N.L. applicato dall’azienda e non è stato possibile provarne l’esigenza, l’eventuale licenziamento per mancato superamento avvenuta dopo la durata massima contrattuale è nullo.

Se al contratto è apposto un patto di prova più lungo di quello previsto dal C.C.N.L. applicato dall’azienda, il lavoratore può chiedere che la durata venga ricondotta al limite contrattuale.

Posso prorogare il periodo di prova?

No, non è possibile prorogare il patto di prova. Questo perché trova la sua genesi nel contratto di assunzione, che al momento della proroga è già decorso.

Conseguenze     La proroga del patto di prova è illegittima, pertanto nulla. Il licenziamento per mancato superamento della prova durante la proroga è nullo.

Come si calcola esattamente il periodo di prova?

Il periodo di prova può essere definito in settimane, mesi, giorni (giorni di calendario o di effettivo lavoro).

In caso di settimana, mesi e giorni di calendario, si tiene conto del periodo di calendario.

In caso di giorni di effettivo lavoro, si calcolano le presenze (il giorno non totalmente lavorato è considerato giorno pieno).

Conseguenze     Un errato calcolo del periodo di prova e il conseguente licenziamento per mancato superamento è nullo.

Riassunzione stesso lavoratore

Il patto di prova potrà essere applicato al contratto stipulato con lo stesso lavoratore:

□    se le mansioni sono le stesse, decorso un lasso di tempo previsto dal C.C.N.L. applicato. Altrimenti la prova è illegittima.

□    se le mansioni affidate sono diverse dal precedente rapporto di lavoro, sempre salvo diversa previsione del C.C.N.L.

Posso apporre il patto di prova al contratto del lavoratore ex tirocinante?

Il patto di prova può essere applicato anche al contratto di lavoro con un ex tirocinante, anche se il contenuto della mansione coincide con il contenuto formativo del tirocinio, perché il tirocinio non è un rapporto di lavoro.

Durante il periodo di prova

Il rapporto non è ancora stabilizzato.

E’ un normale rapporto di lavoro e le obbligazioni in capo alle parti devono essere adempiute (fra le principali ricordo la prestazione, controprestazione economica, potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, dovere di fedeltà e obbedienza del prestatore).

È pertanto possibile comminare sanzioni disciplinari.

Matura il T.F.R. e le mensilità aggiuntive.

Il periodo di prova deve essere lavorato?

Il periodo di prova deve essere lavorato.

Il periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio, gravidanza, sciopero, ferie e altre cause di mancata prestazione

di lavoro. Nel caso di prova espressa in periodo di calendario, non rilevano ai fini della sospensione le festività e i riposi settimanali.

Le dimissioni durante la prova

Il dipendente può rassegnare le dimissioni durante la prova senza obbligo di preavviso, in qualsiasi momento salvo non sia stata pattuita una clausola di durata minima della prova.

Il lavoratore che rassegna le dimissioni durante la prova deve effettuare la comunicazione telematica?

Non è necessario eseguire la procedura di comunicazione telematica al Ministero del Lavoro.

Il recesso durante la prova è considerato ad nutum, non vi è obbligo di preavviso, di motivazione o di particolari formalità.

Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova

Il datore di lavoro può licenziare per mancato superamento del periodo di prova senza preavviso e motivazione, in qualsiasi momento, salvo non sia stata definita una durata minima della prova.

E’ sufficiente una comunicazione verbale?

Si, non c’è una formalità prevista. Tuttavia si consiglia di effettuare la comunicazione per iscritto.

Conseguenze     La comunicazione in forma verbale è valida se il recesso per mancato superamento della prova è legittimo. Se il recesso per mancato superamento prova è illegittimo, la comunicazione verbale produce le conseguenze del licenziamento nullo.

Quando devo consegnare la lettera di comunicazione del mancato superamento?

La lettera (o la comunicazione) si consegna entro la fine del periodo di prova.

E’ necessario che la prova venga espletata per un significativo – anche se breve – periodo di tempo per poter sostenere che non sia stata superata.

Il lavoratore potrà in ogni caso essere allontanato prima se il comportamento è di una gravità tale da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.

Conseguenze     Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova è sempre nullo se:

  1. a) è comminato dopo la scadenza del periodo di prova
  2. b) è comminato senza aver fatto espletare la mansione oggetto delle prova
  3. c) è comminato prima che sia decorso significativo, anche se breve, periodo di tempo
  4. d) è comminato per motivi che nulla c’entrano con la prova o per motivi discriminatori

nel caso sub c) il datore di lavoro è condannato al pagamento di una indennità risarcitoria a copertura del periodo che va dal licenziamento alla fine del periodo di prova.

La prova e il contratto a termine

È legittimo apporre il patto di prova al contratto a termine.

Il patto di prova di un contratto a termine deve essere rimodulato?

Non necessariamente.

Ciò che non è ammesso è che il patto di prova coincida con la durata del contratto a termine.

la prova e il part time

È legittimo apporre il patto di prova al part time.

Come si calcola il periodo di prova in caso di part time?

Valgono le stesse regole del lavoro a tempo pieno.

La prova e il lavoratore disabile

È legittimo apporre il patto al contratto con il lavoratore disabile.

Sono libero di apporre il patto di prova senza fare altre considerazioni?

Il patto di prova può essere validamente applicato anche al contratto stipulato con un lavoratore disabile.

L’unica accortezza è relativa all’esperimento da svolgere in relazione a mansioni “compatibili”, visto il tipo di disabilità.

Il superamento del periodo di prova

L’assunzione definitiva viene subordinata al superamento positivo del periodo di prova.

Il rapporto si stabilizza. Non è prevista alcuna formalità di comunicazione, che può quindi essere verbale.

Il periodo di prova vale ai fini dell’anzianità aziendale.

Le parti non potranno più recedere dal contratto senza preavviso né indennità.

Il datore di lavoro non potrà licenziare senza motivazione.

forse non sai che…
“Proceda all’assunzione del lavoratore, che sta lavorando qui da 2 settimane in prova.”

Il periodo di prova si trova all’interno del contratto di lavoro, il lavoratore in prova risulta regolarmente assunto e ha sottoscritto il suo contratto di lavoro.

Conseguenze     Non sarebbe possibile applicare la prova al contratto, se il lavoratore è già stato “provato”.

Il lavoratore licenziato per mancato superamento potrebbe rivendicare il “periodo di prova” fuori dal contratto.

Durante la “prova” è lavoratore in nero.

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