L’A.U.U. – Assegno Unico Universale

Se sei un lavoratore dipendente, autonomo, con o senza partita IVA, ma anche un disoccupato, inoccupato, percettore del reddito di cittadinanza, presta attenzione a queste poche righe.

Dal 01/03/2022 un ASSEGNO UNICO UNIVERSALE ha sostituito o rimodulato in modo strutturale le seguenti misure:

  • detrazioni dall’imposta per figli a carico fino ai 21 anni
  • assegno per il nucleo familiare
  • assegno temporaneo unico 2021
  • assegni e premi di natalità (premio alla nascita, bonus bebè, fondo alla nascita per i prestiti ai neo genitori).

In cosa consiste l’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Si tratta di una misura unica che prenderà il posto delle attuali misure familiari e che pertanto rivoluzionerà anche il cedolino paga nella sua struttura.

A PARTIRE DAL MESE DI MARZO 2022 GLI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE E LE DETRAZIONI PER FIGLI UNDER 21 OGGI PRESENTI NELLA BUSTA PAGA.
L’IMPORTO DELL’A.U.U. VI SARA’ ACCREDITATO DALL’INPS SUL CONTO CORRENTE E IL NETTO IN BUSTA PAGA  EROGATO DAL VOSTRO DATORE DI LAVORO SARA’ CONSEGUENTEMENTE PIU’ BASSO.

La domanda di assegno unico necessita di presentazione di modello I.S.E.E. in corso di validità per la determinazione del corretto importo e, secondo la regola attuale, sarà erogato a partire dal mese di marzo 2022 fino a febbraio 2023; a regime sarà erogato per un periodo di 12 mesi da marzo di ciascun anno a febbraio dell’anno successivo.

Potrai presentare la domanda anche senza il modello I.S.E.E., ma in questo caso ti verrà erogato il valore minimo mensile previsto dalle tabelle ministeriali, oggi equivalente a 50 euro per figlio inferiore a 21 anni + coniuge.

Condizioni soggettive del richiedente

L’assegno è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di
    soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente
    all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia
    titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore
    a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia
    per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
  • sia residente e domiciliato in Italia – sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Condizioni oggettive di erogazione

  • l’assegno è riconosciuto universalmente e progressivamente ai nuclei familiari con figli a carico nell’ambito di risorse disponibili
  • è riconosciuto mensilmente ed è accreditato dall’INPS sotto forma di credito di imposta o di somma di denaro
  • ai fini del riconoscimento del corretto importo è necessario possedere un I.S.E.E. in corso di validità
  • in caso di mancanza di I.S.E.E. o di I.S.E.E. superiore a 40.000 euro, sarà corrisposta la quota minima mensile
  • è riconosciuto per figlio a partire dal 7° mese di gravidanza fino ai 18 anni
  • è riconosciuto anche ai figli dai 18 ai 21 anni se: studenti oppure tirocinanti o possessori di reddito complessivo non superiore a 8mila euro annui oppure registrati presso i centri per l’impiego come disoccupati e in cerca di occupazione oppure svolgano il servizio civile a ciclo universale
  • spetta ai figli naturali e adottati
  • è prevista una ulteriore maggiorazione in caso di figli disabili, di famiglie numerose o giovani madri
  • è compatibile con misure simili previste dalle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali
  • il valore viene ripartito in misura uguale tra i genitori
  • ai fini del beneficio, il figlio deve risultare fiscalmente a carico
  • è riconosciuto anche ai possessori di partita IVA e ai lavoratori della c.d. area della parasubordinazione o ai soggetti che non lavorano e percepiscono NASPI o R.d.C.
  • è previsto, per il periodo 2022-2024, un adeguamento della differenza persa rispetto alle attuali regole

Come fare la domanda di Assegno Unico

La domanda telematica è indirizzata all’INPS, può essere compilata già dal 01/01/2022 in autonomia attraverso le credenziali cd. dispositive o lo SPID, oppure potrà essere redatta e trasmessa dal Patronato/CAF.

Entro giugno 2022 sarà possibile presentare la domanda senza perdere gli arretrati da marzo 2022.
Oltre giugno 2022, l’assegno sarà erogato dal mese di presentazione con conseguente perdita degli arretrati.

La domanda di assegno unico deve essere presentata ogni anno. Sarà tua cura occuparti della domanda annuale e dell’inserimento dei dati corretti, il datore di lavoro non potrà assisterti e non è responsabile di ritardi nel pagamento o inesattezze. In caso di problemi dovrai rivolgerti al numero verde INPS 803164.

È online il simulatore dell’Assegno unico e universale accessibile al seguente link https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

Il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ sull’Assegno unico presenti sul sito INPS.

 

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