Welfare contrattuale: cosa dice l’articolo 17 per il CCNL Metalmeccanici Industria AIB

Welfare aziendale contrattuale, come si fa?

Alcuni contratti collettivi nazionali e alcuni contratti collettivi provinciali hanno da tempo introdotto il c.d. welfare aziendale contrattuale.

Un pò di chiarezza sull’obbligo di applicare integralmente la contrattazione collettiva di riferimento e sull’obbligo di applicare una certa contrattazione collettiva e non un’altra.

Quando il datore di lavoro è obbligato ad applicare un CCNL?

Il datore di lavoro non è obbligato, come il lavoratore dipendente, ad aderire ad alcuna sigla sindacale datorile. Si chiama libertà sindacale negativa ed è costituzionalmente garantita.

Se il datore di lavoro non aderisce al sindacato datorile, può legittimamente applicare un CCNL di suo gradimento e sottoscritto da qualsiasi sigla, con l’unica attenzione alla parte economica che, per parametro giurisprudenziale è quella relativa alla contrattazione collettiva di riferimento per il settore in cui l’azienda esercita.

Se il datore di lavoro aderisce al sindacato datorile, la delega conferita gli inibisce la possibilità di scegliere un CCNL ma lo vincola all’applicazione della contrattazione collettiva dal sindacato sottoscritta, e per ogni livello contrattuale (nazionale, provinciale, settoriale).

In ogni caso, quale sia il contratto collettivo applicato, per scelta o per obbligo, il datore di lavoro è tenuto ad applicarlo integralmente, in caso contrario non può applicare i benefici contributivi e normativi previsti dalla legge e non è quindi in possesso della regolarità aziendale necessaria.

Tutte le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici Industria AIB hanno l’obbligo di mettere a disposizione del proprio personale dipendente strumenti di welfare sotto forma di beni e servizi del valore di

100 euro a decorrere dal 01/06/2017, 150 euro a decorrere dal 01/06/2018, 200 euro a decorrere dal 01/06/2019. La disciplina è prorogata per ultrattività anche per l’anno 2020.

Quali sono i lavoratori beneficiari delle misure: i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro in corso al 1° giugno e che risultino comunque assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, a condizione che abbiano superato la prova e che non siano in aspettativa non retribuita né indennizzata (aspettativa per malattia, per motivi di studio, ecc.) per tutto il periodo 1° giugno-31 dicembre. I lavoratori part time beneficiari hanno diritto al trattamento dei lavoratori assunti con contratto a tempo pieno.

Per rientrare fra beneficiari, i lavoratori assunti con contratto a termine, oltre alle condizioni sopra indicate, devono aver maturato un’anzianità di servizio di almeno tre mesi complessivi nel corso di ciascun anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Il valore dei benefit integra offerte di beni e servizi già presenti in azienda, riconosciute tanto unilateralmente tanto in conformità di accordo collettivo.

Cosa spetta esattamente ai beneficiari? Gli interventi si possono così sintetizzare:

  • per il lavoratore e i famigliari del lavoratore anche non fiscalmente a carico: servizi in ambito di educazione ed istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria, culto

modalità di erogazione dei servizi: direttamente dall’azienda o per il tramite di terzi convenzionati, pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio, voucher, piattaforma. Non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro.

  • per i famigliari del lavoratore anche non fiscalmente a carico: servizi in ambito di educazione ed istruzione e l’assistenza a famigliari non autosufficienti

modalità di erogazione dei servizi: direttamente dall’azienda o per il tramite di terzi convenzionati, voucher, piattaforma. E’ ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro.

  • per il lavoratore: beni e servizi in natura entro il limite annuo di 258,23 euro

modalità di erogazione dei servizi: direttamente dall’azienda o per il tramite di terzi convenzionati, voucher, piattaforma. Non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro.

 

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